Art. 11.

      1. L'ergastolo irrogato prima della data di entrata in vigore della presente legge è sostituito con la reclusione speciale e con la misura di sicurezza di cui all'articolo 230, primo comma, numero 1), del codice penale.

 

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      2. Il giudice dell'esecuzione determina, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale, la misura della pena di sostituzione.